| Dal 1° Gennaio 2005 tutte le
imprese (comprese, ovviamente, le imprese di assicurazione)
avranno l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio secondo
i principi contabili internazionali. Il progetto dell’International
Accounting Standard Commitee (www.ias.org.uk)
in materia di assicurazione è stato deliberato nel corso
del 1997.
Questi principi hanno lo scopo di rendere omogenei, a livello
europeo, i bilanci delle imprese di assicurazioni appartenenti
ai diversi Stati membri.
Analizzando lo IAS1, in riferimento allo Stato Patrimoniale,
art.53, si nota la distinzione tra attività correnti
e non correnti e passività correnti
e non correnti. In base a tale principio contabile, le
attività e le passività presenti nello Stato Patrimoniale
dovranno essere distinte tra attività correnti e non correnti
e passività correnti e non correnti.
Attività correnti.
Un’attività si definisce corrente quando essa:
1. si suppone sia realizzata, oppure posseduta per la vendita
od il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell’impresa;
o
2. è posseduta principalmente per essere negoziata a breve
termine e si suppone debba essere realizzata entro dodici mesi
dalla data di riferimento del bilancio; o
3. è rappresentata da denaro o altre attività equivalente
non vincolata per quanto riguarda il suo utilizzo.
Tutte le altre attività devono essere classificate come
attività non correnti.
Nel punto a) del presente principio, si fa riferimento al “ciclo
operativo” dell’impresa. L’art.59 del
principio in esame definisce ciclo operativo come:
Il ciclo operativo dell’impresa è
il tempo intercorrente tra l’acquisizione dei materiali
che entrano nel processo produttivo e la loro realizzazione in
denaro od in altro strumento prontamente convertibile in denaro.
[...] I titoli negoziabili devono essere classificati come attività
correnti se si suppone che saranno realizzate entro dodici mesi
dalla data di riferimento del bilancio; altrimenti devono essere
classificati come non correnti.
Per quanto riguarda le attività, non sorgono grossi problemi
(soprattutto di interpretazione) quando ci si riferisce all’impresa
di assicurazione.
L’art.60 dello IAS1 definisce le passività
correnti come segue:
una passività deve essere classificata come una passività
corrente se:
1. si suppone che essa sia estinta nel normale svolgimento del
ciclo operativo dell’impresa; o
2. l’estinzione è dovuta entro dodici mesi dalla
data di riferimento del bilancio.
Tutte le altre attività devono essere classificate come
passività non correnti.
Analizzando la situazione dell’impresa di assicurazione
generica, si osserva che le passività principali sono costituite
dalle riserve tecniche (nel ramo danni) e le
riserve matematiche (nel ramo vita). Puntando
l’attenzione su queste ultime, si nota che queste sono impegni
nei confronti degli assicurati, che non hanno, generalmente, scadenza
entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, ma rientrano
nel ciclo operativo del prodotto in esame.
Si pensi, per esempio, alle riserve matematiche di un gruppo
omogeneo di polizze vita con durata ventennale: in questo caso
il ciclo operativo dei prodotti in esame è di 20 anni,
pertanto le riserve matematiche legate a quei prodotti rientrano
nel ciclo operativo del prodotto. E, quindi, le riserve matematiche
andrebbero classificate come passività correnti in quanto
rientrano nel normale ciclo operativo dell’impresa, anche
se la loro scadenza è superiore di molto ai dodici mesi.
25 Settembre 2004
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