| Il trattamento di fine rapporto (tfr)
è una prestazione che spetta al lavoratore che abbandona
un rapporto di lavoro per qualunque motivo (dimissioni o licenziamento).
La sua disciplina è prevista nell’art.2120 del c.c.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, generalmente,
il dipendente ottiene il versamento del trattamento di fine rapporto
lavoro con l’ultima busta paga.
Il tfr gioca un ruolo fondamentale nella nuova riforma previdenziale
del 2004. Infatti, la legge Maroni stabilisce il “dirottamento”
automatico alla previdenza complementare, salvo diverso avviso
da parte del lavoratore.
In pratica vige la regola del silenzio-assenso
per la quale, se entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge, o entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore
non esprime nulla in merito alla quota del tfr, questa verrà
automaticamente versata nel fondo pensione di categoria.
Qualora non esistesse il fondo pensione negoziale, o di categoria,
è facoltà del lavoratore scegliere a quale fondo
pensione aderire.
E’ opportuno precisare che si tratta del tfr maturando,
ossia delle quote di trattamento di fine rapporto che i lavoratori
matureranno da una certa data in poi; di conseguenza, quanto già
è stato maturato non è interessato dalla nuova normativa.
In base alla riforma, quindi, i lavoratori potranno optare su
due alternative:
1. decidere di non conferire il tfr maturando ai fondi pensione;
2. scegliere a quale fondo pensione far confluire il proprio tfr.
La legge precisa, inoltre, che, qualora il lavoratore decidesse
di aderire ad un fondo pensione, egli dovrà avere un’informazione
adeguata sulla tipologia, le condizioni per il recesso
anticipato ed i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare
per i quali è ammessa l’adesione.
Da quanto detto emerge la grande importanza che ha il tfr per
il rilancio dei fondi pensione. E’ da notare che il tfr
svolge un ruolo di autofinanziamento per le imprese. Con la regola
del silenzio-assenso, quindi, le imprese vedranno venir meno il
loro autofinanziamento. Pertanto, la legge Maroni prevede l’individuazione
di forme di compensazione in termini di facilità di accesso
al credito, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese.
Anticipazione del tfr versato
Il lavoratore iscritto al fondo da almeno otto anni
ha facoltà di conseguire un’anticipazione dei contributi
versati ed accumulati per le finalità seguenti:
1. far fronte a spese sanitarie relative a terapie ed ad interventi
straordinari;
2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per
i figli, documentato con atto notarile;
3. realizzazione di interventi di manutenzione relativamente alla
prima casa di abitazione;
4. far fronte a spese da sostenere durante i periodi di fruizione
dei congedi per la formazione e per la formazione continua.
Ai fini del calcolo degli otto anni, vengono considerati utili
tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari
maturati dall’iscritto per i quali egli non abbia esercitato
il riscatto della posizione individuale.
9 Settembre 2004
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